Normative su Posta Elettronica Certificata
L'articolo 16 commi 6, 7, e 8 del decreto Legge 185/08, convertito poi nella legge n.2 del 28/01/2009, prevede che alla tradizionale "sede fisica", per le società identificata dall'indirizzo scritto nel Registro delle imprese, venga affiancata anche una "sede elettronica", vale a dire una casella PEC, a cui potranno essere inviati tutti gli atti e i documenti con valore legale.
I termini per professionisti, aziende e pubbliche amministrazioni entro cui aderire alla nuova normativa sono i seguenti:
- Per le nuove imprese societarie l'obbligo è scattato dal 28 novembre 2008 (l'indirizzo PEC viene inserito nella domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese). Anche per le Pubbliche Amministrazioni vale la stessa tempistica.
- Per i professionisti c'è una anno di tempo, quindi sono tenuti ad attivare entro il 29 novembre 2009 almeno una casella PEC.
- Per le società iscritte al Registro delle Imprese prima del 29 novembre 2008 il termine è di 3 anni e scade quindi il 28 novembre 2011
Un secondo aspetto normativo fondamentale per il servizio PEC è quello scaturente dall'articolo 48 del decreto legislativo numero 82 del 7 marzo 2005, il quale prevede che l'invio di una e-mail certificata equivale a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricezione con in più la certezza di poter garantire anche il contenuto della missiva e non solo l'invio/ricezione. Ricordiamo che, ai fini della legge, il messaggio viene considerato consegnato al destinatario quando diventa accessibile nella sua casella di posta.
Per quanto riguarda la modalità di utilizzo della PEC tutta la disciplina è contenuta nel DPR numero 68 del 11 Febbraio 2005, all'interno della quale sono specificati tutti i soggetti del servizio PEC (dal mittente al destinatario passando per il gestore del servizio), l'utilizzo della PEC, le sue modalità di trasmissione e l'interoperabilità, il funzionamento delle varie ricevute (di accettazione, di avvenuta consegna e di presa in carico), nonché l'elenco dei gestori PEC (iscritti al CNIPA, organizzazione che verifica i requisiti tecnici economici ed organizzativi dei gestori richiedenti) e i livelli minimi di servizio che devono essere garantiti.
Le ricevute vengono sottoscritte automaticamente da parte dei gestori tramite firme elettroniche che garantiscono, essendo apposte su tutte le tipologie di messaggi PEC, l'integrità e l'autenticità del messaggio. I gestori dovranno anche conservare traccia delle operazioni per 30 mesi e verificare la presenza di eventuali virus, informando il mittente e bloccando la trasmissione del messaggio.
Secondo la normativa, tracciata dall'articolo 16 del DLgs 185/2008 e convertito in legge 2/2009, nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute può rivolgersi al proprio Gestore PEC, che ha l'obbligo di conservare la traccia informatica delle operazioni svolte e può quindi riprodurre le ricevute mantenendone inalterato il valore giuridico.
La normativa impone ai Gestori di PEC di tenere traccia di tutte le trasmissioni effettuate per un periodo di trenta mesi, in un apposito archivio informatico.
Ulteriori informazioni sula normativa e sulle varie specifiche sulla Posta Elettronica Certificata sono disponibili sul sito del CNIPA.
Manuale
Il manuale operativo CPN PEC è stato sviluppato in collaborazione con la società TWT Spa, partner di CPN per l'erogazione del servizio.
Per prendere visione del manuale operativo, fare click sul seguente link: